Innalzamento a 400 euro dell’importo complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata
L’art.21-bis co.1 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art.26. L’art.21-bis co.3 rimanda l’innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al Ministero dell’economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’art.21, co.2, lett.c) del D.P.R. n.633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta. E’ vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (ai sensi dell’art.21, co.6-bis del D.P.R. n.633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed è in vigore dal 24 maggio 2019.
(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 10/05/2019, G.U. n.120 del 24/05/2019)
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